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D.Lvo 30/06/2003 n. 1963. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore del codice. Nota all'art. 180: -Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318 recante «Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. l5, comma 2, della legge 31 dicembre 1 996, n. 675» è abrogato dall'art. 138 del presente decreto legislativo. Art. 181 (Altre disposizioni transitorie) 1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice a) l'identificazione con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante, entro il 30 settembre 2004 b) la determinazione da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004 c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004 d) le comunicazioni previste dall'articolo 39 sono effettuate entro il 30 giugno 2004 e) le modalità semplificate per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004 f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore del presente codice. 3. L'individuazione dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente codice entro il 30 giugno 2004. 4. Il materiale informativo eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente. 5. L'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. diretta richiesta dell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico. I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. 6. Le confessioni religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo 26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime. Note all'art. 181: -Per la legge 31 dicembre 1996, n. 675 si veda nelle nota alle premesse. Art. 182 (Ufficio del Garante) 1. Al fine di assicurare la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante a) può individuare i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenente ad amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione del presente codice b) può prevedere riserve di posti nei concorsi pubblici, unicamente nel limite del trenta per cento delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa presso il Garante di almeno un anno. CAPO III ABROGAZIONI Art. 183 (Norme abrogate) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati a) la legge 31 dicembre 1996, n. 675 b) la legge 3 novembre 2000, n. 325 c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123 d) il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255 e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135 f) il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171 g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389 h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51 i) il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12 m) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282 n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 o) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare b) l'articolo 12 della legge 30 marzo 2001, n. 152 c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo d) l'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto e) l'art. 2, comma 5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero f) l'articolo 2, comma 5-quater 1, secondo e terzo periodo, del decretolegge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni, in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo g) l'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in materia di diffusione di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico h) l'articolo 330-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di diffusione di dati relativi a studenti i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121. 4. Dalla data in cui divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuati ai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice. DLS 30/06/2003 n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Note all'art. 183: - Per i riferimenti alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, abrogata dal presente decreto legislativo, vedi nelle nota alle premesse. - La legge 3 novembre 2000, n. 325, abrogata dal presente decreto legislativo, recava: «Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675». -Il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali». - Il decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 255, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676». - Il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135, di cui il presente decreto ha abrogato l'art. 1, reca «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici». -Il decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica». -Il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici». - Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali». -Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, abrogato dal presente decreto, recava: «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici». -Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 (Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica), è stato abrogato dal presente decreto, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12, il cui testo vigente si riporta: «Art. 8 (Consultabilità di documenti). - 1. Nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, recante «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di docu- menti archivistici non ammessi alla libera consultabilita» è inserito, in ultimo, il seguente comma. «con decreto del Ministro dell'interno è istituita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati. La Commissione fornisce la consulenza al Ministro nell'analisi comparativa degli interessi alla accessibilità degli atti e la tutela della riservatezza individuale. Nella composizione della Commissione è assicurata la partecipazione di un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali.». «Art. 11 (Disposizioni sul sistema statistico nazionale). - 1. Dopo l'art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», è inserito il seguente: «Art. 6-bis (Trattamenti di dati personali). - 1. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dal presente decreto, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. 2. Nel programma statistico nazionale sono illustrate le finalità perseguite e le garanzie previste dal presente decreto e dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675. Il programma indica anche i dati di cui agli articoli 22 e 24 della medesima legge, le rilevazioni per le quali i dati sono trattati e le modalità di trattamento. Il programma è adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Quando sono raccolti per altri scopi, i dati personali possono essere ulteriormente trattati per scopi statistici, se ciò è previsto dal presente decreto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento. 4. L dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta.
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